Progetti Impianti Produzione di idrogeno verde in aree industriali dismesse

Il seguente avviso è finalizzato alla selezione e al successivo finanziamento di proposte progettuali volte alla realizzazione di siti di produzione di idrogeno rinnovabile in aree industriali dismesse, da finanziare nell’ambito dell’Investimento 3.1, previsto nella Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, Componente 2 “Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile”, del PNRR.

Gli interventi ammissibili devono prevedere entrambe le seguenti componenti:

a)  uno o più elettrolizzatori per la produzione di idrogeno rinnovabile e relativi sistemi ausiliari necessari al processo produttivo, comprensivi di eventuali sistemi di compressione e di stoccaggio dell’idrogeno;

b)  uno o più impianti addizionali asserviti agli elettrolizzatori di cui alla lettera a), comprensivi di eventuali sistemi di stoccaggio dell’energia elettrica.

Ai fini dell’ammissibilità, gli interventi di cui al comma 1 rispettano quanto di seguito indicato:

a)  essere finalizzati alla produzione di idrogeno rinnovabile;

b)  essere avviati successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione di cui all’articolo 10, comma 1 e, comunque, entro 18 mesi dal provvedimento di concessione di cui all’articolo 14. Per data di avvio si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all’investimento, oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature, o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l’investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L’acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizioni, per avvio si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito;

c)  essere ultimati, con riferimento alla componente di cui al comma 1, lettera a), entro 36 mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni di cui all’articolo 14 e comunque non oltre il 30 giugno 2026, e, con riferimento alla componente di cui al comma 1, lettera b), entro 30 mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni di cui all’articolo 14 e comunque non oltre il 30 giugno 2026, se antecedente;

d)  il Principio “non arrecare un danno significativo” (DNSH), secondo le indicazioni contenute per l’Investimento 3.1 nella circolare RGS-MEF 13 ottobre 2022, n. 33, recante “Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH)” e nelle pertinenti schede tecniche accluse alla predetta guida operativa: scheda n.15 e, ove inerenti con il progetto di investimento, schede n.1, n.2 e n.5;

e)  fermo restando l’ammissibilità alle agevolazioni della totalità degli impianti addizionali asserviti realizzati nell’ambito del presente Avviso, prevedere l’installazione nell’area dove è ubicato l’elettrolizzatore, o in aree poste entro 10 chilometri dal perimetro di quest’ultima, a condizione che dette aree siano nella disponibilità del Soggetto beneficiario, di uno o più impianti addizionali asserviti agli elettrolizzatori, con capacità totale pari almeno al 20 per cento della potenza elettrica dell’elettrolizzatore stesso. Qualora l’area di cui al primo periodo sia classificata come zona agricola, anche ai fini del riconoscimento delle agevolazioni di cui presente decreto si applicano le disposizioni di cui all’articolo 65, del decreto-legge gennaio 2012, n. 1;

f)  prevedere l’installazione di uno o più elettrolizzatori di potenza nominale complessiva non inferiore a 1 MW e non superiore a 10 MW. La potenza nominale di cui al primo periodo è riferita al solo elettrolizzatore;

g)  prevedere l’installazione di uno o più impianti di produzione di idrogeno rinnovabile aventi un consumo specifico di energia elettrica minore o uguale a 58 MWh/tH2. Il consumo specifico di cui al primo periodo è riferito all’intero impianto, ovvero all’elettrolizzatore comprensivo dei relativi ausiliari;

h)  gli eventuali sistemi di stoccaggio di idrogeno devono prevedere un costo di investimento non superiore al 50 per cento dei costi complessivi per gli interventi di cui al comma 1, lettera a);

i)  gli eventuali sistemi di stoccaggio di energia elettrica devono:

essere installati e messi in funzione contemporaneamente agli impianti addizionali

asserviti;

prevedere un costo di investimento non superiore al 50 per cento dei costi complessivi

per gli interventi di cui al comma 1, lettera b);

j)  il divieto di doppio finanziamento ai sensi dell’articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241;

k)  le disposizioni di qualunque natura conseguenti alla pubblicazione della decisione della Commissione europea di cui all’articolo 21, comma 3;

l)  le disposizioni di qualunque natura conseguenti alla pubblicazione dell’atto delegato di cui all’articolo 27, paragrafo 3 della direttiva (UE) 2018/2001, qualora antecedente la data del provvedimento di concessione di cui all’articolo 14;

m)  non è ammessa l’immissione nella rete elettrica per finalità di vendita dell’energia prodotta da impianti addizionali asserviti.

Requisiti dei siti per la realizzazione degli interventi

1. I componenti di impianti di produzione di idrogeno rinnovabile di cui all’articolo 5, comma 1, lettera a), devono essere realizzati presso siti localizzati nel territorio della Regione Lombardia, in possesso dei seguenti requisiti:

a)  essere collocati su area industriale dismessa;

b)  essere caratterizzati dalla disponibilità degli estremi catastali, mappe e foto aerea;

c)  essere nella disponibilità del soggetto proponente, ovvero del soggetto capofila o di uno dei soggetti partecipanti in caso di progetto congiunto, in forza di diritto di proprietà (piena, non nuda proprietà) o di altro diritto reale o personale di godimento, riferito anche a contratti preliminari trascritti e regolarmente registrati presso l'Agenzia delle Entrate, che abbia una durata minima residua di 10 anni dalla data di presentazione della domanda di agevolazione di cui all’articolo 10, comma 1. In alternativa, la disponibilità può essere dimostrata anche attraverso la stipula di un contratto preliminare trascritto e regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate, volto alla stipula dei contratti costitutivi dei diritti di cui sopra o attraverso l’impegno di messa a disposizione di un sito da parte di Ente Pubblico o Società di Sistema in virtù di convenzioni, collegate al presente Avviso, che ne vincolano la messa a disposizione in caso di ottenimento del finanziamento. Pena la decadenza dell’agevolazione, eventuali contratti preliminari dovranno dar luogo a contrattidefinitivi entro la data di presentazione della prima richiesta di erogazione dell’agevolazione ai sensi dell’articolo 15;

d)  essere siti su cui sia possibile realizzare uno o più impianti di generazione di energia elettrica rinnovabile di capacità adeguata al processo di produzione dell’idrogeno, da intendersi come capacità di detti impianti di soddisfare potenzialmente anche in quota parte quanto previsto dall’articolo 5, comma 2, lettera e);

e)  essere siti non contaminato ai sensi del Titolo V, Parte IV del D.lgs. del 3 aprile 2006, n. 152 ovvero, qualora contaminato, sito nel quale la realizzazione dei progetti, degli interventi e dei relativi impianti di cui ai punti precedenti, oggetto di finanziamento, siano realizzati senza pregiudicare né interferire con il completamento della bonifica e senzadeterminare rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell’area;

f)  essere già dotato, o potenzialmente dotabile mediante riattivazione o adeguamento, delle seguenti caratteristiche infrastrutturali:

  1. connessione alla rete elettrica;

  2. risorse d’acqua adeguate alla produzione di idrogeno rinnovabile;

  3. connessione alla rete gas;

  4. accesso alla rete stradale;

g)  sito contiguo o prossimo, ovvero distante non più di 50 chilometri, ad un’area caratterizzata dalla presenza di industrie e/o altre utenze che possano esprimere una domanda potenziale di idrogeno, anche parziale rispetto alla quantità di idrogeno producibile dall’impianto. La distanza di cui al primo periodo è calcolata considerando il perimetro del sito presso cui è installato l’elettrolizzatore e il perimetro del sito della prima utenza potenziale individuata.